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Decreto Legislativo 151 del 26/03/2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 legge dell’8 marzo 2000, n°53” G.U. n°96 26/04/01/ S.O. 93
 
Art. 20
Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1.   Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2.   Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. (Allegati A; B; C)
 
Procedure:
La lavoratrice che desideri usufruire della norma prevista nell' art.20 D.Lgs. 151/01 dovrà, nel periodo compreso tra il 15° e l’ultimo giorno del 7° mese:
1) Presentare un certificato del proprio ginecologo che attesti la fisiologicità della gravidanza al 7° mese;
2) Dichiarazione da parte del Datore di Lavoro della sua disponibilità ad accettare la richiesta di proseguimento dell’attività lavorativa fino all’8° mese di gravidanza come previsto dall’Art. 20 del D.Lgs 151/01; (modulo 1)
3) Presentare richiesta scritta (modulo 2) al Medico Competente; egli potrà attestare che la prosecuzione dell'attività lavorativa non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La copia di tale attestazione sarà inviata dalla lavoratrice all'U.O. Personale, l'U.O. Personale ne informerà per iscritto il Direttore di U.O., la DMPO (Personale Medico) e il Direttore di U.O. Professionale (Personale NON medico).

 modulo 1

 modulo 2